MOROSITÀ

In presenza di morosità si provvede a diffidare l’assegnatario anche tramite legali di fiducia dell’Ater.
Se la diffida non ha effetto viene avviata azione legale per il recupero del credito, con addebito di ogni onere. L’azione può giungere sino allo sfratto dall’alloggio.
La regolarità nei pagamenti del canone e degli oneri accessori è indispensabile per garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’Ater e, conseguentemente, migliorare il servizio garantito a tutti gli inquilini ed è condizione per usufruire della possibilità di mobilità, dell’acquisto dell’alloggio quando previsto e di ogni altro beneficio.

REVOCA E PROCEDURE

L’Ater dispone in qualunque tempo, ai sensi della normativa vigente, la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata in locazione qualora:
a) l’assegnatario possieda per un quadriennio, anche alternativamente, l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in misura superiore ai limiti per l’accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure di anziani ultrasessantacinquenni, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio;
b) l’assegnatario, o altro componente il suo nucleo familiare, divenuto titolare di diritti reali su altro alloggio incompatibili con quanto prescritto all’art. 4, comma 2, lettera c) del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres. del 26.10.2016, ne mantenga la titolarità per due bienni consecutivi;
c) l’assegnatario, o altro componente il suo nucleo familiare, violi le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell’inquilino ovvero abbia usato l’alloggio in modo difforme dalla sua destinazione d’uso o lo abbia danneggiato gravemente con compromissione anche parziale dei parametri murari, dei rivestimenti, dei serramenti e delle dotazioni impiantistiche;
d) l’assegnatario abbia, in tutto  o in parte, sublocato o ceduto in uso a terzi l’alloggio o pertinenza dello stesso;
e) l’assegnatario ed il suo nucleo non abbiano occupato stabilmente l’alloggio per un periodo superiore a sei mesi, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’ Ater;
f) l’assegnatario per due bienni consecutivi, non sia in possesso e non produca valida attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ovvero, apposita dichiarazione sostitutiva unica di cui all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013) fatti salvi i casi di precarietà della condizione sociosanitaria accertata da strutture sanitarie o comunali;
g) risulti diminuito il numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, rendendo diverso il parametro utilizzato per l’assegnazione dell’alloggio, e l’assegnatario abbia rifiutato un cambio di assegnazione con altro alloggio;
La revoca dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

L'ATER, previa diffida con lettera raccomandata AR, dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo e assegna il termine di 15 giorni per il rilascio degli stessi.

REFERENTI

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Canoni-Inquilinato (0434-223397)

Addetti: Elisa Stival 

Responsabile: Cristina Bortolussi 

Dirigente Amministrativo

 

Pagina aggiornata il 14 lug 2022, 16:38:13